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martedì 6 settembre 2016

INTERROGAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI A FINALE EMILIA

Il sindaco vuole modificare o no le disposizioni per le unioni civili previste dal Comune di Finale Emilia ed evitare ogni tipo di discriminazione?
La risposta positiva a questa domanda farebbe cessare immediatamente ogni polemica, e per conoscere cosa intende fare l'Amministrazione ho depositato una interrogazione alla giunta.
Perchè non si capisce quale sia la posizione dell’Amministrazione comunale, che ci spiega che l’interpretazione restrittiva delle norme sulle unioni civili è frutto di un’iniziativa degli uffici e non dell’amministrazione e che quelle pubblicate non sono prescrizioni ma indicazioni. Elementi del tutto irrilevanti, in quanto ciò che oggi è agli atti è che il Comune di Finale Emilia, contrariamente a tutti gli altri Enti, comunica ai suoi cittadini che ha scelto di interpretare la legge sulle unioni civili in maniera lesiva dei diritti e della dignità delle persone che desiderano accedervi.

Dal sito del Comune di Finale Emilia: Le disposizioni pubblicate sulle unioni civili













Rassegna stampa:
Unioni civili alla finalese: la rabbia delle associazioni gay - 5 settembre 2016
A Finale unioni civili senza fedi e parenti. Poi il dietrofront del sindaco - 6 settembre 2016

INTERROGAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 76/2016 SULLE UNIONI CIVILI

PREMESSO CHE
In data 20 maggio 2016 è stata approvata la legge n.76, avente come oggetto la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

in base a tale legge l’unione civile è istituto giuridico di diritto pubblico attraverso il quale si realizza il diritto fondamentale alla vita familiare (art. 1, comma 12 della legge) delle persone omosessuali;

pur presentando delle differenze dal matrimonio, il suo contenuto di diritti e doveri è ricalcato sull’istituto matrimoniale, per sancire la comune radice della regolamentazione delle forme familiari. Infatti, l’art.1 comma 20 della legge 76/2016 stabilisce che per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, sono estesi alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni legislative o regolamentari che si riferiscono al matrimonio civile, ad eccezione di quelle del codice civile non espressamente richiamate;

l’unione civile è un negozio giuridico solenne che, al pari del matrimonio, modifica lo status civile delle persone. Per concluderlo è richiesta una dichiarazione pubblica anche alla presenza di due testimoni, di fronte all’ufficiale di stato civile;

DATO ATTO CHE
Il sito del Comune di Finale Emilia ha pubblicato le seguenti disposizioni per la celebrazione delle unioni civili (il maiuscolo riportato è presente nel testo pubblicato dal Comune):
“MODALITA’ di COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Per le unioni civili:
- Non è prevista una forma di celebrazione ma SOLO UNA DICHIARAZIONE;
- La dichiarazione NON SI RICEVE in una sala aperta al pubblico e l’ufficiale di stato civile NON INDOSSA LA FASCIA TRICOLORE;
- NON è PREVISTO LO SCAMBIO DELLE FEDI;
- Alla luce di quanto disposto dal comma 20 della legge 76 del 2016, NON TROVA APPLICAZIONE l’art 110 del codice civile, e pertanto NON è POSSIBILE la costituzione del rapporto FUORI DELLA CASA COMUNALE”

SI RILEVA CHE
le disposizioni del Comune di Finale Emilia contrastano con quanto riportato in premessa. Il fatto che le formule predisposte dal Ministero dell’interno non riportino espressamente la previsione per l’ufficiale dello stato civile del “vestito in forma ufficiale” (cioè con fascia) e della “sala aperta al pubblico” non vuol dire che sia stato introdotto un divieto o che il Comune possa discrezionalmente scegliere se l’ufficiale debba indossare la fascia o se la sala debba essere aperta al pubblico;

al contrario l’unione civile, come ricordato, realizza diritti fondamentali che rendono non solo giuridicamente, ma anche pubblicamente e socialmente rilevante la nuova formazione familiare, richiedendo al Sindaco che interviene alla sua formazione, o all’ufficiale che lo sostituisce, di indossare la fascia tricolore che è il suo distintivo (articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

lo stesso dicasi per la necessità di svolgere la sottoscrizione dell’unione in una pubblica sala, consentire a terzi di essere partecipi della solennità dell’atto e della rilevanza nei confronti di terzi e della collettività che il legislatore ha assegnato;

inoltre la possibilità di scambiarsi le fedi, che non è un obbligo neppure nel matrimonio, non ha ragione per essere vietata a due persone che si uniscono civilmente, a meno di non volere intenzionalmente ledere la dignità delle persone omosessuali;

infine, il riferimento all’articolo 110 del codice civile risulta del tutto fuori luogo, in quanto la necessità di recarsi fuori dalla casa comunale per sottoscrivere l’unione civile non deriverebbe dall’applicazione diretta o analogica della predetta disposizione stabilita per il matrimonio, ma sarebbe legata ad un impedimento che rende difficoltoso alla persona spostarsi di casa o dal luogo di ricovero e richiede all’ufficiale di stato civile di raggiungerlo per consentirgli la realizzazione di un diritto fondamentale. L’eventuale rifiuto del Comune dinanzi a un simile caso costituirebbe certamente una responsabilità civile e penale per l’ufficiale di stato civile, esponendo l’ente anche alla possibilità di risarcimento del danno;

prevedere trattamenti differenziati e deteriori nel godimento di determinate prestazioni, servizi o benefici tra coppie formate da persone di sesso diverso che si uniscono in matrimonio e coppie formate da persone dello stesso sesso che costituiscono l’unione civile, al di fuori dei casi espressamente stabiliti al comma 20 dalla legge 76/2016 e che sono di stretta applicazione, si configura come una grave discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dagli artt. 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e le Libertà Fondamentali;

non è rilevante sapere se quanto pubblicato sul sito del comune sia frutto dell’iniziativa degli ufficiali di stato civile o sia stato disposto dal Sindaco, che rimane l’ufficiale di stato civile del comune anche quando delega le funzioni; così come non è rilevante sapere se quelle pubblicate siano prescrizioni o indicazioni; quel che pesa è che il Comune di Finale Emilia comunica che ha scelto di interpretare la legge in maniera capziosa e lesiva dei diritti e della dignità delle persone che accedono alle unioni civili;

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE
Per conoscere:
se l’Amministrazione comunale intenda rimuovere le sue “modalità di costituzione dell’unione civile”, adeguandosi allo spirito e al contenuto della legge 76/2016 modificandole al fine di evitare ogni tipo di discriminazione;

se nel Comune di Finale Emilia è già stata costituita una unione civile e in che termini si è eventualmente svolta la cerimonia;

se sarà il Sindaco, come nei matrimoni civili, a celebrare le unioni civili

Stefano Lugli
Consigliere comunale Sinistra Civica per Finale Emilia

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